Come si esegue la Valutazione del rischio vibrazioni

Occorre procedere con attenzione nel valutare i rischi. Per quelli relativi alle vibrazioni, esistono specifici elementi di riferimento.

Tutelare la salute dei lavoratori è un proposito che si concretizza attraverso varie fasi, prima delle quali è sicuramente l’identificazione degli eventuali pericoli presenti in azienda. L’individuazione delle fonti da cui può scaturire un’allerta costituisce infatti il momento iniziale per gestire correttamente le minacce gravanti su chi partecipa alla produzione. Pur essendo necessario, il riconoscimento dei rischi resterebbe tuttavia fine a se stesso se non fosse seguito dalla misurazione della minaccia. Analizzarne l’entità costituisce pertanto un onere imprescindibile per ogni imprenditore che abbia a cuore il benessere dei propri dipendenti.

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Perché è importante

Il calcolo della gravità del rischio è presupposto fondamentale del DVR, acronimo che individua il documento di valutazione dei rischi riscontrabili in un’azienda. Sarebbe un errore pensare a esso come a una noiosa scartoffia, dal carattere esclusivamente burocratico e priva di ogni altro valore. Più precisamente, si tratta di un dossier nevralgico nella vita di un’impresa sana, in quanto contribuisce a focalizzare l’attenzione sulla salvaguardia della salute dei lavoratori. Espressamente previsto dalla legge, il DVR contempla tutte le possibili minacce riscontrabili negli spazi produttivi, tra cui anche i danni derivanti dalle vibrazioni meccaniche, fenomeni di carattere fisico che – come abbiamo visto – possono recare seri pregiudizi al benessere dei dipendenti e che pertanto richiedono di essere specificamente attenzionati

Come redigerlo correttamente 

Come per tutte le minacce incombenti sul benessere dei lavoratori, anche per quella derivante da vibrazioni meccaniche è fondamentale la conoscenza. Pertanto, stilare in maniera adeguata il DVR relativo a questa fonte di rischio significa prima di tutto conoscerne i fattori che ne individuano la pericolosità. Nello specifico, essi sono rappresentati dai seguenti elementi:

  1. Tipo, durata e livello di esposizione, sia con riferimento a vibrazioni intermittenti che continue;
  2. Eventuali ripercussioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori, specie di quelli più sensibili (come donne in gravidanza e minori);
  3. Eventuali effetti indiretti incidenti sul benessere dei dipendenti, scaturiti dall’interazione tra i moti oscillatori e ulteriori elementi (come i rumori, l’utilizzo di altri macchinari, l’ambiente lavorativo);
  4. Informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
  5. Esistenza di attrezzature alternative, idonee a ridurre l’entità dell’esposizione;
  6. Prolungamento, oltre l’orario lavorativo, dell’esposizione a vibrazioni in locali di cui è comunque responsabile il titolare dell’impresa;
  7. Condizioni di lavoro particolari;
  8. Informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria.

Raccolti e analizzati tali elementi, essi – nel loro insieme – confluiscono nel documento di valutazione rischi.

L’importanza dei valori

Parimenti centrale nell’attività di valutazione del rischio è la misurazione dell’esposizione al pericolo. Tale calcolo viene svolto secondo valori specificamente previsti dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n.81/08). Nello specifico, è l’art. 201 a prevedere due soglie di riferimento, una relativa alle vibrazioni mano – braccio, l’altra a quelle che interessano l’intero  corpo. Nel primo caso, vengono sanciti:

  • Il valore limite di esposizione giornaliero: di 5 m/s2 (per un turno lavorativo di 8 ore), o 20 m/s2 (per periodi lavorativi più brevi);
  • Il valore d’azione giornaliero: sempre con riferimento alle consuete 8 ore di attività, pari a 2,5 m/s2.

Per quanto riguarda le vibrazioni che si irradiano al corpo intero, le soglie sono le seguenti:

  • Valore limite di esposizione giornaliero: 1,0 m/s2 (per 8 ore lavorative); 1,5 m/s2 (per turni più brevi);
  • Valore d’azione giornaliero: 0,5 m/s2 (anche esso relativo a un abituale giornata di lavoro di 8 ore).

Qualora il livello di esposizione risulti variabile, esso deve essere calcolato in base al suo grado massimo ricorrente. 

Il DVR vibrazioni è sempre necessario?

La risposta a tale quesito non può che essere affermativa. Tanto nel caso in cui le soglie non vengano superate, tanto (e a maggior ragione), quando l’esposizione travalichi i confini tracciati dalla legge, la redazione precisa del DVR assume un ruolo nevralgico nel prevenire attentati al benessere psicofisico dei lavoratori. Nello specifico, qualora l’esposizione al pericolo vibrazioni sia inferiore ai valori determinati dal Testo Unico, il DVR dovrà dettagliatamente menzionare l’assenza di tale rischio, motivandola altresì con prove evidenti. DIverso è il caso in cui l’esposizione ecceda i limiti: in tal caso, il datore di lavoro dovrà fissare le misure più idonee al contenimento del rischio. Tra queste, sono ricomprese:

  • Le metodologie di lavoro che assicurino la riduzione dell’esposizione;
  • L’utilizzo di attrezzature e dpi (come i guanti antivibrazioni) in grado di ridurre il rischio;
  • I più aggiornati strumenti di formazione e informazione;
  • L’organizzazione dei turni lavorativi, in modo da renderli più consoni alla problematica in esame. 

Fondamentale è altresì che il titolare dell’impresa preveda la Sorveglianza Sanitaria, che il d.lgs. n.81/08 fissa come obbligatoria qualora vi sia superamento dei limiti espositivi. Svolta con l’ausilio del Medico Competente, essa prevede uno screening dei lavoratori esposti da effettuare a cadenza quantomeno annuale.

Quando aggiornare la valutazione?

Stando a quanto stabilito dalla legge, la valutazione del rischio derivante da agenti fisici (quali le vibrazioni meccaniche), va ripetuta almeno ogni quattro anni. I tempi possono assottigliarsi qualora si concretizzino validi motivi che richiedano un’operazione di aggiornamento. In particolare, ciò si rende necessario qualora nei cicli produttivi vengano implicate nuove strumentazioni in grado di generare moti oscillatori, o quando apparecchiature già utilizzate diventino vetuste e conseguentemente capaci di aumentare il grado di esposizione al rischio. In ultimo, la rivalutazione della minaccia è obbligatoria quando siano apportate modifiche ai processi produttive tali da incidere sui livelli di esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche.

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