Il fenomeno della produzione dei rifiuti è l’effetto consequenziale di ogni attività umana. Tra le mura domestiche, così come sul luogo di lavoro, ognuno di noi genera una certa quantità di immondizia,la quale va smaltita secondo procedure conformi alle logiche ambientaliste. Procedure di cui – ovviamente – bisogna tener conto anche in ogni luogo in cui ferve l’attività imprenditoriale, compresi i cantieri edili. Qui, in ragione delle tipologie di mansioni svolte e dell’alto numero di personale impiegato, il pattume prodotto è di vario genere e – nel complesso – la sua gestione risponde a una normativa specificamente dettata dal Testo Unico sull’Ambiente (d.lgs. n. 152/06). In esso trova posto un complesso di misure minuziosamente articolate, il quale prende avvio dalla considerazione che nei cantieri edili vengono prodotti rifiuti di due tipi: urbani e speciali. Alla prima categoria appartengono quelli derivanti dalle attività domestiche nonché quelli a essi equiparabili per caratteristiche e qualità. Nella seconda sono invece ricompresi quelli che si creano nel corso delle attività di scavo, demolizione e costruzione.
Oltre che per tipologia, l’immondizia prodotta in un cantiere edile si differenzia anche in base alla pericolosità (si veda in tal senso la lista degli elementi pericolosi nei cantieri). Questo criterio è stabilito dalle indicazioni contenute nel CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), ove essi sono designati da un codice a 6 cifre, costituito da 3 coppie di numeri così suddivise:
- 1° Coppia: indica l’attività d’impresa da cui il materiale di scarto è stato prodotto;
- 2° Coppia: individua il processo produttivo di riferimento;
- 3° Coppia: fa riferimento alla singola tipologia di rifiuto generato.
Tale codice è talora sostituito da un asterisco (*), il che accade quando gli elementi prodotti dalle attività di scavo, demolizione o costruzione siano di pericolosità definita “assoluta”.
Soggetto responsabile
Ma su chi grava la responsabilità della produzione di rifiuti in ambito cantieristico? Secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento, è il contratto d’appalto a stabilire il soggetto su cui ricade tale onere. Nello specifico, sarà l’appaltatore qualora egli sia dotato di piena autonomia sia gestionale. Diversamente, se nulla di tutto ciò è previsto dall’accordo tra le parti, il committente verrà considerato soggetto produttore dei rifiuti, con l’appaltatore che resterà responsabile per la raccolta e lo smaltimento degli stessi. Tuttavia, le ipotesi possibili non si limitano soltanto a questi due casi. Può altresì verificarsi la fattispecie in cui il committente non sia specificamente designato come responsabile della produzione di rifiuti e, allo stesso tempo, i lavori vengano svolti in subappalto. In tal caso, gli oneri di corretto smaltimento graveranno sull’impresa subappaltatrice, e al committente spetterà il compito di vigilare che venga garantita l’osservanza della corretta procedura.
Concludendo, si può dire che i soggetti responsabili possono variare; a seconda di quanto concordato, committente, appaltatore e subappaltatore hanno un ruolo fondamentale nel far sì che l’attività edilizia, e tutto ciò che ne deriva in termini di impatto sull’ambiente, sia tale da non creare ripercussioni sull’ecosistema.
Gestione dei rifiuti
In questo ambito, la normativa si sposa con il buonsenso. O meglio, quest’ultimo deve precedere l’osservanza delle regole per fare in modo che la loro applicazione sia semplificata. Pertanto, assume rilievo fondamentale la preliminare fase di progettazione del cantiere, in cui, oltre alle abituali misure da predisporre, devono trovare spazio anche quelle tese a favorire un corretto smaltimento dei rifiuti, finalizzato a incentivarne il riciclo.
Detto ciò, e passando all’esame della gestione, si può notare che essa si articola in tre fasi salienti così riassumibili:
- Produzione, che – ovviamente – deriva dalle attività edili svolte in cantiere;
- Trasporto, ossia il trasferimento dall’area cantieristica ai centri di conferimento;
- Smaltimento, in cui è altresì contemplata la possibilità di recupero e riutilizzo.
In questa struttura, la produzione assume un ruolo determinante con riferimento specifico all’attività di demolizione. Infatti, quest’ultima può essere svolta in maniera selettiva, assicurando così evidenti vantaggi. Ma in cosa consiste questa specifica attività e quali ne sono i benefici? In sintesi, l’attività di demolizione è “selettiva” quando viene posta in essere dividendo il materiale riutilizzabile nell’attività edilizia da quello di scarto vero e proprio. Facile intuire quali ne siano le utilità: innanzitutto in termini ambientali, favorendo un minor impatto sull’ecosistema, ma anche in ambito economico, con la riduzione dei costi di trasporto.
La fase di trasporto
E proprio in relazione al trasporto, la normativa prevede che esso venga svolto in proprio dal produttore o mediante un soggetto che risulti iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Una specificazione si rende però doverosa in relazione ai rifiuti pericolosi, al cui trasporto può ottemperare:
- Il soggetto produttore, per un massimo di 30 kg o 30 litri al giorno e previa iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e adesione al Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
- Un’impresa specializzata nel trasporto di tali materiali, che risulti iscritta al suddetto albo.
In ogni caso, il trasporto prevede la redazione di un formulario di identificazione che indichi:
- I soggetti coinvolti nel trasporto, ossia il produttore, il trasportatore e il destinatario;
- I rifiuti trasportati, identificati dal codice CER;
- La data e il percorso di trasporto.
Tale documento deve essere redatto in quattro copie (una resta al produttore, una è consegnata al destinatario e due restano al trasportatore), tutte datate e firmate dai soggetti partecipanti all’operazione.
Responsabilità dell’imprenditore edile
Secondo quanto disposto dal Testo Unico sull’Ambiente, la stesura del formulario rientra tra gli obblighi dell’imprenditore edile, in veste di produttore dei rifiuti. Inoltre, sempre a norma di legge, egli resta responsabile (in prima persona o in solido con l’impresa) per il corretto smaltimento. Tale responsabilità – in base a quanto sancito dall’art. 188, comma 3, del T.U.A. – decade allorché i rifiuti siano conferiti al servizio pubblico di raccolta, nonché nell’ipotesi di:
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario.
Art. 188, comma 3, del T.U.A.