Coordinare le legittime esigenze produttive con il diritto alla salute è uno degli obblighi cui deve ottemperare ogni impresa. Talvolta trascurato da molti datori di lavoro, per l’erronea considerazione per cui il mancato uso deliberato di organismi biologici nel ciclo produttivo comporti l’assenza di problemi, il rischio biologico è uno degli aspetti valutativi più delicati e sottostimati della normativa di settore. Difatti le aziende a rischio biologico possono sostanzialmente dividersi in due macro-famiglie: quelle che fanno uso deliberato per le proprie attività di organismi biologici e quelle che non ne fanno un uso deliberato, ma che potrebbero potenzialmente entrare in contatto con qualcuno di essi (per la tipologia di attività svolta, per le modalità con cui viene svolta, per le caratteristiche degli impianti presenti, ecc.). In quest’ottica, ogni azienda è tenuta ad una valutazione, più o meno approfondita, del rischio biologico e, nello specifico, ad una valutazione del rischio da Legionella.
Piano di valutazione del rischio Legionella
Classificata al gruppo 2 degli agenti patogeni, ossia come “un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori”, la Legionella costituisce una minaccia da contrastare attuando le misure di prevenzione e protezione più idonee. Per essere realizzate, tali misure necessitano di un preliminare procedimento di valutazione del rischio che si struttura in tre fasi:
- Valutazione del rischio: è il momento dedicato all’osservazione accurata delle specificità della struttura e degli impianti ivi installati. Compiuta tale indagine, sarà possibile individuare le potenziali criticità e, conseguentemente, effettuare una stima del rischio.
- Gestione del rischio: fase costituita dall’insieme di misure volte a rimuovere o quantomeno a contenere le problematiche eventualmente emerse dall’esame precedente. Le misure poste in essere dovranno tener conto sia della specificità dell’edificio che di quelle degli impianti. Tra i metodi attualmente più utilizzati per la gestione del rischio si segnalano: la clorazione, la disinfezione con perossido di idrogeno, l’irraggiamento UV, la filtrazione al punto di utilizzo.
- Comunicazione del rischio: il soggetto deputato alla valutazione del rischio sarà lo stesso che dovrà informare il gestore della struttura o un suo preposto, i quali dovranno poi far in modo che tutti gli interessati (lavoratori, utenti, soggetti terzi), vengano a conoscenza del potenziale rischio.
Strutture e impianti a rischio
Trattandosi di un agente patogeno che vive in acqua e che diviene pericoloso ad una temperatura ricompresa tra 25 e 42°C, l’attenzione va necessariamente focalizzata su ogni struttura, sia civile che industriale, ove siano installati impianti idrosanitari e di condizionamento. Particolare attenzione, stante la loro destinazione, è dedicata alle strutture ricettive (alberghi, b&b, strutture sanitarie, piscine, palestre, ecc..).
Periodicità della valutazione del rischio
La valutazione del rischio Legionella non può avere carattere statico, bensì deve essere suscettibile di revisione. Revisione che va posta in essere ogni qualvolta vi sia stata una modificazione sostanziale dell’attività lavorativa o degli impianti soggetti a controllo. Il controllo, difatti, nello specifico diventa parte essenziale della valutazione e deve essere effettuato con una sufficiente periodicità al fine di monitorare costantemente tutti i potenziali punti critici di un impianto o di una struttura.
Chi fa la valutazione del rischio
Ogni datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rischio Legionella mettendo in atto tutte le misure utili a tal fine, tra le quali rientra anche la nomina di un soggetto responsabile per l’identificazione e la valutazione del pericolo, che sia altresì dotato delle qualifiche necessarie per prevenire e controllare l’eventuale infezione. È fondamentale accertare che il documento di valutazione del rischio redatto dall’esperto sia conforme alle disposizioni previste dal d. lgs. n. 81/2008 e dalle “Linee Guida sulla prevenzione ed il controllo della Legionellosi”, stabilite dalla Conferenza Stato – Regioni del 7 maggio 2015.