Se la legge n. 257 del 1992 rappresenta il caposaldo in tema di divieto di produzione e commercializzazione di amianto, i successivi decreti ad essa relativi hanno rilievo in quanto finalizzati a chiarire le disposizioni del legislatore in merito alla presenza di fibre di asbesto nelle strutture edificate precedentemente all’entrata in vigore del precetto normativo. In particolare, il decreto ministeriale del 06/09/94 detta una linea riguardante i privati che riscontrino amianto nei loro appartamenti o nelle pertinenze condominiali. Pur non contemplando un aprioristico obbligo di rimozione degli elementi contenenti asbesto, l’atto amministrativo decreta però la necessità e l’obbligo di porre in essere misure tese ad individuarne e gestirne il rischio.
In relazione alle parti comuni di uno stabile, responsabili per l’adozione di tali misure sono gli amministratori di condominio, i singoli proprietari, essendoli con riferimento alle strutture inerenti le loro esclusive appartenenze.
Amianto in pertinenze condominiali
Qualora, però, a riscontrare la presenza di amianto nelle pertinenze comuni sia il condomino, questi è tenuto a farne opportuna segnalazione all’amministratore, sul quale grava l’onere di procedere, anche in assenza di previa delibera assembleare, alla designazione di un tecnico cui affidare il controllo sullo stato dell’amianto presente nella struttura edilizia. L’amministratore dovrà altresì provvedere a fornire idonea comunicazione all’ASL ed agli altri eventuali organi deputati al controllo sull’amianto, nonché a conservare copia del piano di controllo e manutenzione, redatto dal tecnico, che indichi l’ubicazione degli MCA (Manufatti Contenenti Amianto), a rendere note le misure di controllo e tutela adottate, a far pervenire agli utenti e ai lavoratori del condominio, nonché agli stessi condomini, le relative informative. Le spese di procedura gravano sui singoli proprietari, in relazione ai propri millesimi. L’amministratore di condominio potrebbe essere punito con sanzioni amministrative e penali nelle ipotesi in cui attui un comportamento totalmente omissivo o insufficientemente commissivo.