Salvo che con riferimento alla Lombardia, ove un’ordinanza regionale ha prorogato lo stop alle attività non ancora ripartite fino al termine del corrente mese, le altre regioni italiane si apprestano ad effettuare un nuovo passo, lungo il sentiero di convivenza con il Covid-19. Passo il cui compimento è fissato per il prossimo 25 maggio, allorché si avvierà la ripresa delle attività economiche e produttive finora rimaste interdette.
A stabilirlo, il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 che, all’allegato 17 intitolato “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”, detta una serie di misure cui gli operatori del settore devono adeguarsi per garantire il massimo grado di sicurezza a dipendenti, lavoratori terzi, ed utenti.
Disposizioni comuni
L’insieme delle normativa afferisce ogni attività economica-produttiva, quindi anche quella svolta dai centri ricreativi e sportivi dotati di piscine, per i quali vige una serie di precise disposizioni; alcune di esse hanno carattere comune alle altre tipologie di imprese, mentre altre vantano peculiarità relative allo specifico settore di appartenenza. Nel novero delle prime, rientrano le principali misure suggerite dalle autorità sanitarie e finalizzate a ridurre il rischio di contagio, tra le quali si ricordano: il distanziamento sociale, la presenza di distributori automatici di detergente, l’utilizzo di mascherine, la garanzia di igiene negli spogliatoi, la sanificazione degli ambienti, la pianificazione delle attività al fine di evitare assembramenti.
Disposizioni specifiche per le piscine
Protezione dall’infezione
In aggiunta a ciò, ed in maniera specifica, proprietari e gestori di impianti sportivi e ricreativi dotati di piscina dovranno “al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione, assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0-1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5-7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare”.
Analisi di laboratorio
Il decreto sancisce altresì che “prima dell’apertura della vasca, dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003 (qui, da pagina 7), effettuate da apposito laboratorio.
Frequenza. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata”. Le due specificazioni normative danno contezza di quanto sia delicata la fase della ripartenza per gli imprenditori che vantano, tra i servizi offerti alla clientela, la fruizione di una piscina.
Si tratta di un settore in cui, forse più ancora che in altri, l’attenzione al Covid-19 deve essere massima, perché peccare di leggerezza potrebbe recare un danno ingente non soltanto al circuito economico, ma anche e soprattutto alla salute pubblica. Ecco perché seguire le direttive è importante, ed è parimenti rilevante affidarsi a professionisti che, laddove necessario, coadiuvino l’imprenditore a rispettare le norme igienico sanitarie doverosamente indefettibili.