L’SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambiente) ha pubblicato stamane, sul sito ufficiale, le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006”. Con “End of Waste”, letteralmente “fine dei rifiuti”, si indica il reinserimento sistematico dei rifiuti nel ciclo produttivo. La materia era stata disciplinata, fino a pochi mesi fa, soprattutto da regolamenti europei direttamente applicabili in materia. A novembre del 2019, però, la legge 128/2019 (che convertiva e integrava il decreto-legge 101/2019) aveva disposto che sono le Regione ad autorizzare caso per caso i criteri di cessazione della qualifica di “rifiuto” per singolo impianto, mentre Ispra e le Arpa devono vigilare sulla corretta emanazione delle stesse autorizzazioni.
È qui che intervengono le Linee guida. Attraverso queste, l’SNPA “si propone in via prioritaria di fornire gli elementi utili alla realizzazione di un sistema comune ed omogeneo di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni”. I soggetti che hanno rilasciato le singole autorizzazioni, dovranno dunque inviare, entro 10 giorni dalla notifica, i relativi provvedimenti all’ISPRA, dettagliando i criteri adottati.
Per quanto riguarda le attività di controllo sulla conformità degli impianti, saranno l’ISPRA o l’ARPA competente a fare un controllo a campione, una volta sentita l’autorità competente e mantenendo il dialogo aperto con il soggetto interessato.
Il comma 3 ter dell’art. 184 ter istituisce un sistema di controlli della conformità degli impianti di recupero autorizzati “caso per caso”, attribuendone la competenza al Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente. Secondo quanto enunciato dalle Linee guida, “Gli aspetti principali del processo di recupero/riciclaggio che possono essere ispezionati includono la valutazione di:
• rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
Linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste
• processi e tecniche di recupero/riciclaggio;
• criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
• requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
• un requisito relativo alla dichiarazione di conformità”.
Le fasi che invece caratterizzeranno le ispezioni sono, secondo le Linee guida, quattro:
- Definizione della strategia e pianificazione delle ispezioni
- Preparazione dell’ispezione e realizzazione
- Segnalazione dei risultati dell’ispezione
- Monitoraggio delle prestazioni e rendicontazione al Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare.
Fin qui le finalità della pubblicazione dall’SNPA e le modalità di ispezione. Per consultare tutta le Linee guida, invitiamo alla consultazione dell’intero documento.