Novembre comincia con l’entrata in vigore di una legge, la 128/2019, che punta a risolvere la questione dibattuta dell’ “EoW”, ossia di quei rifiuti, che lavorati e reimmessi in commercio sotto altra forma, cessano di fatto di essere rifiuti (da qui l’acronimo EoW: End of Waste). La normativa è lunga e complessa e si muove da disposizioni dell’Unione Europea, fino alla succitata Legge, che assegna alle Regioni il compito di autorizzare caso per caso l’EoW.
Prima di questa legge, entrata in vigore il 3 novembre 2019, la materia era regolata dal decreto-legge 101/2019 sulle “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali “. La nuova norma, oltre a convertire il decreto-legge, aggiunge l’articolo 14-bis intitolato “Cessazione della qualifica di rifiuto”. Qui si specifica che le autorizzazioni siano rilasciate nel rispetto dell’articolo 6 della Direttiva europea 2008/98/Ce e seguendo dei criteri che devono essere dettagliati nello stesso procedimento di autorizzazione.
Saranno poi le Ispra e le Arpa a dover vigilare sulla corretta emanazione delle autorizzazioni, attraverso dei controlli a campione che potranno infine coinvolgere il Ministero dell’Ambiente. Se dovessero emergere delle difformità tra la legge e le autorizzazioni, il soggetto deve adeguare il procedimento a pena di revoca dell’autorizzazione stessa.
Nel recente passato
La normativa su sintetizzata regolamenta un settore che, secondo le stesse dichiarazioni del Ministero dell’Ambiente, rappresenta l’ “architrave del Green New Deal” del Conte bis. In passato vigevano i tre regolamenti europei direttamente applicabili in materia, riguardanti rottami metallici, vetro e rame. Successivamente due decreti ministeriali regolamentavano anche l’EoW del CSS (Combustibile Solido Secondario) e del conglomerato bituminoso. Aver individuato nelle Regioni, pur tra mille esitazioni e dubbi, il soggetto che deve autorizzare in maniera puntuale l’EoW, permette di disciplinare anche il trattamento degli altri rifiuti.